Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
Con il D.Lgs 231/2001 è stata introdotta nel nostro ordinamento una nuova forma di responsabilità degli enti, definita “amministrativa”, ma che trova la sua sede di accertamento nell’ambito del procedimento penale.
Per effetto della riforma, alla responsabilità "penale" della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto di reato, si affianca quella, del tutto autonoma, dell'Ente, che ne risponde qualora uno dei reati presupposto sia stato commesso da un apicale od un suo sottoposto, nel suo interesse (da accertare tramite una valutazione ex ante) od a suo vantaggio (il cui accertamento si basa su di una valutazione ex post).
Nel caso in cui venga accertata la responsabilità, ma a talune condizioni anche in via cautelare, potranno essere irrogate all’Ente onerose sanzioni di carattere economico e/o penalizzanti misure di carattere interdittivo.
Le sanzioni di tipo economico potranno oscillare da un minimo di Euro 25.800,00 ad un massimo di Euro 1.549.000,00; le misure interdittive, invece, possono comportare gravosi oneri per gli enti, come ad esempio l’interdizione dall’esercizio dell’attività (che può avere come conseguenza la chiusura dell’intera azienda o di un suo ramo) o ancora l’impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione.
La previsione di tale forma di responsabilità dovrebbe rappresentare una importante funzione preventiva, infatti, a fronte del predetto sistema sanzionatorio e cautelare il legislatore prevede la facoltà di predisporre dei modelli di organizzazione e gestione che, se ritenuti ex post idonei ad evitare la commissione del reato, comportano per l’Ente l’esclusione dalla responsabilità.
Proprio alla luce della funzione esimente svolta dal modello di organizzazione, pur non essendo la sua adozione obbligatoria per legge, appare importante, se non essenziale, che lo stesso venga redatto con un approccio pratico ed innovativo, oltre che “tagliato su misura” per ciascuna realtà aziendale.